Decreto sostegni del 19 marzo 2021
Stanziati i fondi per nuovi contributi ai collaboratori sportivi. Gli aiuti saranno suddivisi in tre fasce con importi da 1.200 a 3.600 euro.
Si tratta di bonus una tantum che riguarda l’anno 2021, l’importo delle fasce viene determinato tenendo conto l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019.
Le tre fasce sono individuate come appresso:
a) 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
b) 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
c) 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
Sono stati stanziati 350 milioni per questa erogazione che con molta probabilità saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste secondo i dati già in possesso di Sport e Salute
L’erogazione viene fatta da Sport e Salute come le precedenti modalità:
- sarà erogato automaticamente a coloro che hanno percepito il bonus del 2020
- devono comunque sussistere i requisiti previsti per l’erogazione del precedente bonus. Costoro riceveranno comunicazione da Sport e Salute per confermare il possesso dei requisiti tramite dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 46 della legge n. 445 del 2000 tramite autocertificazione.
Sport e Salute potrà comunicare ulteriori aggiornamenti circa eventuali nuove modalità e/o procedure.
Coloro che non hanno usufruito delle indennità precedenti devono presentare domanda sulla piattaforma di Sport e Salute dal 1 aprile al 15 aprile 2021 con la consueta autodichiarazione di possesso dei requisiti.
Requisiti
Il bonus viene elargito ai lavoratori con rapporti di collaborazione di cui all’art.67 co.1 lett.m) presso il CONI, il CIP, gli Organismi Sportivi e le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni; che hanno sospeso o limitata la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- questi lavoratori non debbono essere percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l’assegno ordinario di invalidità.
- non debbono essere percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- non devono essere beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal questo nuovo decreto denominato sostegni.
Eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente.